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Nell'esercizio della propria attività economica un imprenditore che adotta internet per commercializzare beni e/o servizi, è in grado di entrare in contatto con un numero illimitato di consumatori dislocati in tutto il mondo.
Tuttavia esistono una serie di obblighi a carico dei venditori on-line, imposti da normative Italiane e Comunitarie, volti a garantire la tutela del consumatore stesso.
Ai contratti conclusi mediante l'uso di sistemi informatici o telematici, si applicano le norme in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali previste dal D.lgs. 15 gennaio 1992 n.50, secondo cui l'operatore commerciale, è obbligato ad informare per iscritto il consumatore dei termini, delle modalità e delle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
Ad ulteriore tutela del consumatore è intervenuto il D.Lgs. 22 maggio 1999, n.185 che ha recepito la Direttiva Europea 97/7/CE del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Il Decreto in questione stabilisce che, il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, deve ricevere una serie di informazioni utili per decidere l'acquisto. Tali informazioni devono riguardare:
- identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso secondo quanto previsto dall'art.5 comma tre dello stesso d.lgs. n.185/99;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Altra disposizione a protezione del consumatore è quella riguardante la "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" prevista dalla legge 30 luglio 1998 n. 281, la quale riconosce ed elenca i diritti fondamentali dei consumatori e concede, alle rispettive associazioni, la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere rimedi inibitori e sanzionatori.
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